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 Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: generatore di calore a biomassa - detrazioni fiscali del 55%

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MessaggioTitolo: Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: generatore di calore a biomassa - detrazioni fiscali del 55%   Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: generatore di calore a biomassa - detrazioni fiscali del 55% EmptyGio Mag 15, 2008 9:55 am

Decreto Ministeriale 11 marzo 2008: generatore di calore a biomassa



Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008 è stato pubblicato il DM 11 marzo 2008 che stabilisce i nuovi limiti del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e di quelli delle trasmittanza degli elementi opachi e trasparenti degli edifici per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% stabilite dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (la n. 244 del 24 dicembre 2007) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le disposizione stabilite dall’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007 (la n. 296, del 27 dicembre 2006).

Il nuovo decreto, in particolare, specifica che se sostituisco un vecchio generatore di calore con uno alimentato a biomassa, posso includerlo tra gli interventi di riqualificazione energetica purché rispetti le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all`allegato IX alla parte quinta del D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (1), ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell`allegato X alla parte quinta del D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (2).

“N.B Secondo nostra interpretazione si ritiene che il punto 3 del decreto stesso contenga un errore in quanto si deve considerare pari a zero l’indice di prestazione energetica e non il potere calorifico. Si ritiene inoltre che il generatore a biomassa sia l’unico esistente al servizio di riscaldamento e produzione sanitaria.”

(1) Gli impianti termici che utilizzano biomassa devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti.

I valori limiti sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni nominali. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni nominali. I valori limite di emissione, riferiti a un tenore di ossigeno pari al 11 % nell’effluente gassoso anidro, non devono essere superiori a:

Per gli impianti con Pnf > 150 kW e < 1 MW (*)
Polveri totali < 100 mg/Nm3
Carbonio organico totale (COT) – (non indicato)
Monossido di carbonio (CO) < 350 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) < 500 mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) < 200 mg/Nm3


(*) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 35 e non superiore a 150 kW, si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3.
(2) Le biomasse, aventi la seguente tipologia e provenienza, possono essere utilizzate effettuando la combustione diretta o previa pirolisi o gassificazione:

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazione agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

f) Sansa di oliva disoleata ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l’estrazione dell’olio di sansa destinato all’alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano eseguiti all’interno del medesimo impianto. Le sanse utilizzare all’esterno devono essere accompagnate da una etichetta che le identifica. Le sanse devono avere le caratteristiche riportate nella Tabella n. 3 dell’allegato X.

Riferimenti:

DM 11 marzo 2008. Attuazione dell`articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell`applicazione dei commi 344 e 345 dell`articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 66 del 18-3-2008)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285)

DM 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell`articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DM 26 ottobre 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell`art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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